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ATTO COSTITUTIVO
dell' "Associazione Italiana Autori e Tecnici Effetti Speciali di Scena"
Art. 1 - Costituzione e denominazione
In data 7 febbraio 2008, nei locali siti in Via Tuscolana 1055 in Roma, tra i signori .... è costituita l'Associazione Italiana Autori e Tecnici Effetti Speciali di Scena che, in sigla, assume la denominazione di AIAT-SFX Art 2 – Sede
L'Associazione ha sede provvisoria in Roma, presso Via Tuscolana 1055 in Roma
Art. 3 – Scopo 1) L' Associazione è apolitica e non persegue finalità di lucro ed ha durata illimitata.
2) L’Associazione ha per scopo:
Art. 4 - Organi
Organi dell'Associazione sono: Assemblea, Presidente, Consiglio Direttivo. Art. 5 - Statuto
Le norme sull'ordinamento, sull'amministrazione e sui diritti e gli obblighi degli associati e le condizioni della loro ammissione sono riportate nello statuto allegato al presente atto di cui forma parte integrante e sostanziale.
STATUTO
dell' "Associazione Italiana Autori e Tecnici Effetti Speciali di Scena" (AIAT-SFX)
Art. 1 – Soci
Possono far parte dell’Associazione tutti i lavoratori con un'anzianità lavorativa nel settore superiore a 4 anni e con non meno di 400 contributi enpals e che dichiarano di aderire all'Associazione per gli scopi di cui all’art. 3 dell'Atto costitutivo.In considerazione dell'assenza di parametri istituzionali idonei a definire quali lavoratori svolgano un'attività lavorativa riconducibile agli "Effetti speciali", sulla domanda di ammissione degli aspiranti soci delibera il Consiglio Direttivo. Art. 2 – Assemblea
1) Tutti i soci partecipano all’Assemblea con pari diritto di voto.
2) L’Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo con preavviso agli associati di almeno 5 giorni. Su richiesta di almeno 1/5 degli associati il Consiglio Direttivo deve avviare, entro 5 giorni, la procedura di convocazione dell’Assemblea. 3) Tutte le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. 4) Per le modifiche al presente statuto, la nomina o la richiesta di revoca del Presidente, la nomina o la richiesta di revoca dei membri del Consiglio Direttivo, è necessaria la partecipazione al voto dei 2/3 degli associati.
5) Strumenti di comunicazione di tipo telematico potranno essere utilizzati per permettere la massima partecipazione degli associati all'Assemblea.
Art 3 – Presidente In caso d'impedimento o assenza può essere provvisoriamente sostituito da un associato scelto dal Consiglio direttivo. Art. 4 – Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente dell'Associazione e da un minimo di 4 sino ad un massimo di 6 membri nominati dall’Assemblea.
Il Consiglio Direttivo convoca l'Assemblea, nomina il Presidente supplente, delibera sulle domande di ammissione degli aspiranti soci. Art. 5 – Durata degli incarichi
Il Presidente dell'Associazione e il Consiglio direttivo sono normalmente rinnovati ogni 2 anni.Art. 6 – Obbligazioni di tipo economico
Il Presidente, il Consiglio direttivo e ad ogni singolo associato non possono assumere obbligazioni di tipo economico, per conto e in nome dell'Associazione, se non deliberate dall'Assemblea; nella deliberazione dell'Assemblea debbono essere indicate, previa nullità della deliberazione stessa, le modalità per la copertura delle spese e la gestione delle stesse.
E' in ogni caso fatto divieto al Presidente, al Consiglio direttivo e ad ogni singolo associato di assumere obbligazioni di tipo economico, per conto e in nome dell'Associazione, in assenza dei fondi necessari all'intera copertura delle spese per le obbligazioni deliberate dall'Assemblea. ***
Con la costituzione del presente atto i soci fondatori si sono costituiti in Assemblea ed hanno deliberato le seguenti nomine:
Presidente: Ragusa Franco Consiglio direttivo: Catalano Pasquale; Battistelli Claudio; Bollettini Danilo; Galiano Franco; Ricci Luca; Sabelli Francesco Il Consiglio direttivo ha infine deliberato l'ammissione nell'associazione dei seguenti aspiranti soci: ... segue lista 26 nomi Roma 7 febbraio 2008 |
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