ATTO COSTITUTIVO
dell' "Associazione Italiana Autori e Tecnici Effetti Speciali di Scena"

 

Art. 1 - Costituzione e denominazione
In data 7 febbraio 2008, nei locali siti in Via Tuscolana 1055 in Roma, tra i signori
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è costituita l'Associazione Italiana Autori e Tecnici Effetti Speciali di Scena che, in sigla, assume la denominazione di AIAT-SFX

Art 2 – Sede
L'Associazione ha sede provvisoria in Roma, presso Via Tuscolana 1055 in Roma

Art. 3 – Scopo
1) L' Associazione è apolitica e non persegue finalità di lucro ed ha durata illimitata.

2) L’Associazione ha per scopo:
  • a) il riconoscimento delle qualifiche professionali "Effetti Speciali" ed "Armiere" per tutti gli associati che operano nel settore, oggi genericamente collocati come Scenotecnici;
  •  

  • b) affermare l'adeguata collocazione professionale delle categorie "Effetti speciali" ed "Armiere" in tutte le sedi di confronto e di regolazione dei rapporti di lavoro;
  •  

  • c) promuovere interventi a tutela degli interessi sindacali, legislativi, culturali e morali degli associati;
  •  

  • d) promuovere interventi per la conoscenza e il rispetto, da parte dei datori di lavoro e degli associati stessi, delle normative vigenti su armi, esplosivi e sicurezza sui posti di lavoro;
  •  

  • e) promuovere il riconoscimento e la specifica tutela per le opere dell'ingegno realizzate dagli associati, quale che sia il contesto lavorativo e il tipo di rapporto di lavoro tra il prestatore d'opera e il datore di lavoro;
  •  

  • f) promuovere e curare l'aggiornamento professionale e culturale;
  •  

  • g) partecipare alla definizione del profilo professionale e i percorsi formativi alla professione;
  •  

  • h) perseguire la Certificazione Professionale attraverso il riconoscimento del possesso di titoli idonei a svolgere le professioni "Effetti speciali" e "Armiere", nonché il riconoscimento di specifici titoli per l'ideazione, la realizzazione e l'utilizzazione delle apparecchiature e delle opere d'ingegno secondo quanto definito nel profilo professionale;
  •  

  • i) perseguire il riconoscimento dei titoli al punto h) per tutti gli associati con un'anzianità lavorativa nel settore superiore a 10 anni e con non meno di 1.000 contributi enpals;
  •  

  • l) promuovere tra gli associati la definizione e il rispetto di parametri comuni in ordine alle paghe minime.
Art. 4 - Organi
Organi dell'Associazione sono: Assemblea, Presidente, Consiglio Direttivo.

Art. 5 - Statuto
Le norme sull'ordinamento, sull'amministrazione e sui diritti e gli obblighi degli associati e le condizioni della loro ammissione sono riportate nello statuto allegato al presente atto di cui forma parte integrante e sostanziale.

 

 


 

STATUTO
dell' "Associazione Italiana Autori e Tecnici Effetti Speciali di Scena"
(AIAT-SFX)

 

Art. 1 – Soci
Possono far parte dell’Associazione tutti i lavoratori con un'anzianità lavorativa nel settore superiore a 4 anni e con non meno di 400 contributi enpals e che dichiarano di aderire all'Associazione per gli scopi di cui all’art. 3 dell'Atto costitutivo.
In considerazione dell'assenza di parametri istituzionali idonei a definire quali lavoratori svolgano un'attività lavorativa riconducibile agli "Effetti speciali", sulla domanda di ammissione degli aspiranti soci delibera il Consiglio Direttivo.

Art. 2 – Assemblea
1) Tutti i soci partecipano all’Assemblea con pari diritto di voto.
2) L’Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo con preavviso agli associati di almeno 5 giorni.
Su richiesta di almeno 1/5 degli associati il Consiglio Direttivo deve avviare, entro 5 giorni, la procedura di convocazione dell’Assemblea.
3) Tutte le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.
4) Per le modifiche al presente statuto, la nomina o la richiesta di revoca del Presidente, la nomina o la richiesta di revoca dei membri del Consiglio Direttivo, è necessaria la partecipazione al voto dei 2/3 degli associati.
5) Strumenti di comunicazione di tipo telematico potranno essere utilizzati per permettere la massima partecipazione degli associati all'Assemblea.

Art 3 – Presidente
Al Presidente dell'Associazione spettano la rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi e anche in giudizio.
In caso d'impedimento o assenza può essere provvisoriamente sostituito da un associato scelto dal Consiglio direttivo.
Art. 4 – Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente dell'Associazione e da un minimo di 4 sino ad un massimo di 6 membri nominati dall’Assemblea.
Il Consiglio Direttivo convoca l'Assemblea, nomina il Presidente supplente, delibera sulle domande di ammissione degli aspiranti soci.

Art. 5 – Durata degli incarichi
Il Presidente dell'Associazione e il Consiglio direttivo sono normalmente rinnovati ogni 2 anni.

Art. 6 – Obbligazioni di tipo economico
Il Presidente, il Consiglio direttivo e ad ogni singolo associato non possono assumere obbligazioni di tipo economico, per conto e in nome dell'Associazione, se non deliberate dall'Assemblea; nella deliberazione dell'Assemblea debbono essere indicate, previa nullità della deliberazione stessa, le modalità per la copertura delle spese e la gestione delle stesse.
E' in ogni caso fatto divieto al Presidente, al Consiglio direttivo e ad ogni singolo associato di assumere obbligazioni di tipo economico, per conto e in nome dell'Associazione, in assenza dei fondi necessari all'intera copertura delle spese per le obbligazioni deliberate dall'Assemblea.
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Con la costituzione del presente atto i soci fondatori si sono costituiti in Assemblea ed hanno deliberato le seguenti nomine:

Presidente: Ragusa Franco
Consiglio direttivo: Catalano Pasquale; Battistelli Claudio; Bollettini Danilo; Galiano Franco; Ricci Luca; Sabelli Francesco

Il Consiglio direttivo ha infine deliberato l'ammissione nell'associazione dei seguenti aspiranti soci:

... segue lista 26 nomi


Roma 7 febbraio 2008