Dopo le sbrigative ordinanze del TAR del Lazio del 26 maggio 2011, con le quali sono state respinte le domande cautelari per permettere ai titolari di licenza di detenzione di armi per uso scenico di riprendere l’attività in attesa del giudizio di merito, in relazione ai provvedimenti di revoca delle licenze emessi dalla Questura di Roma, il 17 giugno 2011 il Consiglio di Stato ha invece accolto i ricorsi in appello, in attesa che venga appunto verificata la sussistenza dei presupposti per le sanzioni comminate, disponendo l’accoglimento delle istanze cautelari.

 
Tra le motivazioni, il Consiglio di Stato ha in primo luogo considerato che i paralleli procedimenti penali in corso, dai quali la Questura di Roma ha preso le mosse per l’avvio dei controlli e l’emanazione delle sanzioni amministrative, “inducono ad escludere che si riscontrino a carico dell’appellante comportamenti della stessa gravità di quelli emersi nella diversa vicenda che è all’origine delle indagini”.

Altro aspetto di particolare interesse, il Consiglio di Stato ha tenuto conto non solo del “danno grave e irreparabile derivante all’appellante dalla interruzione della sua attività in questa fase di attesa del giudizio di merito”, ma ha altresì valutato “il danno conseguente per i settori interessati dell’industria dello spettacolo, in relazione agli analoghi provvedimenti, oggetto di paralleli giudizi cautelari, contemporaneamente adottati anche a carico di altri operatori nello stesso comparto e nella stessa area geografica”.


Si può quindi riprendere a lavorare, in attesa che la giustizia penale e amministrativa facciano il loro corso.
Una notizia che dovrebbe in qualche modo rallegrarci, ma che invece lascia l’amaro in bocca per il tanto, troppo tempo perso, e perché sappiamo bene quanto tutto ciò ha pesato negativamente in termini economici; e non solo ai titolari delle licenze revocate o sospese.

Ed è proprio per quanto avuto modo di leggere dalle ordinanze del Consiglio di Stato, e i tempi necessari per arrivare ad ottenere, nero su bianco, l’ovvia applicazione del principio di cautela in attesa di verificare la fondatezza degli illeciti contestati, che l’Associazione AIAT-SFX non si stancherà mai di ribadire la necessità di giungere, in tempi rapidi, ai dovuti chiarimenti normativi e/o regolamentari relativamente alla gestione delle armi per uso scenico, pena il rischio di ritrovarsi, da un giorno all’altro, di fronte ad iniziative giudiziarie e/o amministrative in grado di bloccare, per quanto fondate su elementi e/o circostanze tutte da dimostrare, un intero settore industriale per mesi.

Relativamente a tale rischio di blocco, che per la vicenda in corso e per una fortunata coincidenza si è verificato in un momento nel quale non vi erano lavorazioni in corso, percappena finite o in procinto d’iniziare, l’Associazione ritiene doveroso agire a tutela dei propri associati, dando indicazione agli stessi di non assumere impegni non dipendenti dalla loro volontà e/o comportamento. Gli associati sono pertanto invitati, per le attività legate all’uso delle armi sceniche sparanti a salve, noleggio o prestazioni di lavoro individuali, a dare comunicazione alle Società di produzione della seguente nota:

 

In considerazione dell'attuale stato di incertezza normativa e regolamentare riguardo le armi per uso scenico, di cui all'art. 22 della legge 110/1975, per le quali è al momento consentito l'uso sulla base della discrezionalità delle Questure di competenza e degli articoli 9, 39, 45 e 57 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS),

SI DECLINA

qualsiasi responsabilità per l'eventuale improvvisa sospensione o riduzione della fornitura e/o uso delle armi per uso scenico, nonché della variazione delle modalità d'impiego, in conseguenza di:

a) provvedimenti dell'autorità giudiziaria e/o amministrativa avverso i titolari delle licenze di detenzione e maneggio delle armi per uso scenico;

b) adempimenti che dovessero rendersi necessari sulla base delle prescrizioni di volta in volta stabilite dall'autorità di polizia amministrativa;

c) modifiche di legge e/o regolamentari riguardo la detenzione ed impiego delle armi per uso scenico;

d) mancate autorizzazioni ai sensi dell'art. 57 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS) ed altre autorizzazioni eventualmente necessarie;

e) osservanza di altre disposizioni di legge e/o regolamenti di polizia locale.

 

Roma, 20 giugno 2011

Per l’Associazione

Il Presidente

Franco Ragusa