Le modifiche alla legge 18 aprile 1975, n. 110, in vigore dal luglio 2011, hanno riguardato anche le cosiddette armi giocattolo.
La nuova normativa prevede, se realizzate in metallo e/o sparanti a salve con canna occlusa, che siano dotate di tappo rosso inamovibile.

Alla legge 18 aprile 1975, n. 110, sono apportate le seguenti modificazioni: ... all'articolo 5 :


1) la parola: “ giocattoli”, ove ricorre, e' sostituita dalla seguente “strumenti”;
2) al terzo comma, le parole: “ai giocattoli” sono sostituite dalle seguenti: “agli strumenti di cui al presente articolo.”;
3) al quarto comma, il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: “I predetti strumenti se realizzati in metallo devono avere la canna completamente ostruita, non in grado di camerare cartucce ed avere la canna occlusa da un tappo rosso inamovibile. Quelli da segnalazione acustica, destinati a produrre un rumore tramite l'accensione di una cartuccia a salve, devono avere la canna occlusa da un inserto di metallo ed un tappo rosso inamovibile all'estremita' della canna. Gli strumenti denominati “softair”, vendibili solo ai maggiori di 16 anni, possono sparare pallini in plastica, di colore vivo, per mezzo di aria o gas compresso, purche' l'energia del singolo pallino, misurata ad un metro dalla volata, non sia superiore ad 1 joule. La canna dell'arma deve essere colorata di rosso per almeno tre centimetri e qualora la canna non sia sporgente la verniciatura deve interessare la parte anteriore dello strumento per un pari tratto.